CIRCOLARE DELLO STUDIO: Nuova modalità di richiesta degli assegni famigliari dal 1° Aprile 2019

Roma lì, 26 Marzo 2019

Ai Sigg.ri Clienti
LL.SS.

 

Oggetto: Nuova modalità di richiesta degli assegni famigliari dal 1° Aprile 2019.

 

Con la Circolare n. 45/2019 del 22/03/2019 l'INPS fornisce le indicazioni sulle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

 

Nuove modalità di presentazione della domanda

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo “ANF/DIP” (SR16)" devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Domande già presentate fino alla data del 31 marzo 2019

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro secondo le modalità sinora utilizzate con la cura di effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

 

Domande nei casi in cui è richiesta l'autorizzazione

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare, ovvero:
• figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
• figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
• figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
• fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
• nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
• familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
• familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
• minori in accasamento etero-familiare;
• familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
• figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

Il lavoratore deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa e, in caso di accoglimento, si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

 

Gestione delle nuove domande da parte del datore di lavoro

Gli importi calcolati dall’INPS saranno messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Lo Studio, come di consueto, è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Emanuela Petrillo

 

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